La decisione

I sindacati ricorrono, il TAR blocca l’e-commerce (non essenziale) in Lombardia

La Regione, consentendo la vendita online e la consegna anche per le attività soggette a chiusura, sarebbe andata in contrasto con le limitazioni del DPCM

I sindacati ricorrono, il TAR blocca l’e-commerce (non essenziale) in Lombardia
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Stop all’e-commerce (non essenziale) in Lombardia: bloccato dal TAR dopo il ricorso dei sindacati. La norma contenuta nelle ordinanze regionali avrebbe ampliato, e non ristretto, le limitazioni del DPCM contro il coronavirus: così il TAR blocca l’e-commerce.

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Stop all’e-commerce (non essenziale) in Lombardia

Anche il mercato online deve attenersi alle limitazioni sul commercio stabilite dal DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E’ quanto ha stabilito il TAR ieri, accogliendo il ricorso presentato da CGIL Lombardia, UIL Lombardia, Filt CGIL Lombardia, Filt CISL Lombardia e UILTrasporti Lombardia. La Regione anche con l’ultima ordinanza in materia di interventi di contenimento dell’epidemia aveva infatti stabilito che avrebbe consentito “la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile (…) nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro”.

Cosa che il TAR ha ritenuto essere in contrasto con quanto stabilito dal DPCM in quanto consentiva l’attività, seppur telematica, degli esercizi commerciali ritenuti “non necessari”.

Stop all’e-commerce: perchè il ricorso

I sindacati avevano presentato ricorso contro quella norma che “di fatto ha liberalizzato il commercio online”. Motivo, il rischio che l’aumento dell’attività di consegna a causa del maggior numero di ordini da parte dei cittadini a casa intasasse i magazzini rendendo “l’attività dei lavoratori frenetica in una condizione in cui non si riesce a rispettare il metro di distanza”.

Qui la sentenza del TAR

Chi riguarda

La decisione del TAR, sospendendo quella parte dell’ordinanza, non andrà però a colpire solamente i colossi del commercio online che ora non potranno più vendere beni ritenuti non necessari. A causa del lockdown infatti molti negozi si erano adattati per poter continuare a lavorare, sempre nella massima sicurezza per sè e per i clienti. Ora invece tutti coloro che non rientrano tra le categorie dell’allegato 1 dovranno sospendere anche le vendite online. Di seguito, l’elenco delle categorie consentite:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di  computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in  esercizi specializzati
  • Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4)
  • Commercio al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio  al  dettaglio  in  altri   esercizi   specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile  per  uso  domestico  e  per riscaldamento
  • Commercio al  dettaglio  di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo   di   prodotto   per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

 

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