Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118: il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi e i nuovi strumenti a supporto delle imprese in difficoltà

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118: il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi e i nuovi strumenti a supporto delle imprese in difficoltà
Pubblicato:
Aggiornato:

Nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 24 agosto 2021 è stato pubblicato il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia“ che, da un lato, introduce significative novità e, dall’altro, pur rinviando al 16.05.2022 l’entrata in vigore del codice della Crisi (con la sola eccezione della normativa relativa al sistema di allerta che entrerà invece in vigore il 31.12.2023), ne anticipa tuttavia parecchie disposizioni, intervenendo sulla legge fallimentare (R.D.267/1942).

Figura centrale della riforma (artt.2-7) è il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, l’entrata in vigore del quale è prevista per il 15.11.2021.

Si tratta di una procedura non concorsuale, attivabile solo su iniziativa volontaria e che ha la ratio di consentire all’imprenditore di superare lo stato di crisi predisponendo, con l’aiuto di un professionista specializzato (esperto), un piano di risanamento; ovviamente devono sussistere concrete possibilità di risanare l’impresa.

L’istituto può essere attivato (art.2) dall’imprenditore agricolo e commerciale che si trovi in condizioni di pre crisi ovvero in uno stato di probabile crisi o insolvenza e quindi di inadeguatezza tra i flussi di cassa liberamente utilizzabili e le obbligazioni pianificate.

L’imprenditore può essere una persona fisica o giuridica e deve essere necessariamente iscritto al registro delle imprese.

Anche le imprese minori e agricole minori possono accedere alla composizione negoziata seguendo un iter ulteriormente semplificato(art.17).

La procedura prevede l’accesso dell’imprenditore ad una piattaforma telematica nazionale attraverso la quale potrà compiere un’auto diagnosi al fine di verificare se l’obiettivo del risanamento è ragionevolmente perseguibile.

Le indicazioni operative per compiere questa verifica sono contenute nel recentissimo Decreto Dirigenziale Attuativo del 28.09.2021 che, in particolare, contempla un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, una lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza, e la piattaforma telematica nazionale, ovvero lo strumento messo a disposizione da ciascuna Camera di Commercio, che rende concretamente disponibili questi strumenti e consente all’imprenditore di presentare l’istanza di nomina dell’esperto corredata dai documenti necessari (art.5) ovvero:

  1. i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
  2. una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
  3. l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  4. una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  5. il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  6. la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  7. il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
  8. un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

L’esperto, una volta accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento; se all’esito della valutazione il professionista ne ravvisa la sussistenza, egli coinvolge nelle trattative altre parti interessate al processo. In difetto, invece, ne notizia sia l’imprenditore sia il segretario generale della Camera di Commercio, che procede ad archiviare l’istanza di composizione negoziata. L’insolvenza, anche se manifesta, non deve essere segnalata al Pubblico Ministero.

Le trattative si concludono decorso il termine di centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto.

Egli redige quindi una relazione finale, che carica sulla piattaforma.

Se viene individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi l’imprenditore può accedere agli istituti già previsti dalla L.F. oppure domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (che è vincolante per i creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria se la percentuale dei consensi è pari al 60%).

Se le trattative non sono andate a buon fine ma vi sono margini per la composizione della crisi, l’imprenditore può redigere un piano attestato di risanamento o, in alternativa, presentare una domanda di concordato preventivo (anche con riserva) oppure accedere al concordato liquidatorio semplificato (art.18).

Si tratta di una nuova procedura che viene avviata su iniziativa dell’imprenditore e che, differenza del concordato ordinario, non prevede disposizioni relative alla divisione dei creditori in classi, all’adunanza dei creditori (per ragioni di celerità), all’attestazione del piano ed alla percentuale minima di pagamento del 20% per i creditori chirografari; ciò che rileva è che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicuri un’utilità – non necessariamente costituita da denaro - a ciascun creditore.

Ove le soluzioni di cui sopra fossero non praticabili l’imprenditore potrà accedere alla procedura liquidatoria e quindi al fallimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, all’amministrazione straordinaria.

 

avv. Matteo Notaro
dott.ssa Katia Panzeri

Seguici sui nostri canali