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L’estensione del regime di procedibilità a querela nella c.d. Riforma Cartabia e la nuova disciplina della “giustizia riparativa”

L’estensione del regime di procedibilità a querela nella c.d. Riforma Cartabia e la nuova disciplina della “giustizia riparativa”
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Una delle più importanti e recenti linee di intervento della riforma del sistema penale, realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è rappresentata da una significativa estensione del regime di procedibilità a querela, in rapporto a centrali figure di reato contro la persona e contro il patrimonio. 

I reati, nel nostro ordinamento, si distinguono in reati perseguibili d’ufficio, e reati procedibili a querela di parte. 

I primi (trattasi di reati ritenuti più gravi dall’ordinamento italiano e dal codice penale) vengono, anche in assenza di querela di parte, perseguiti dall’Autorità Giudiziaria e si differenziano, invece, dai secondi che richiedono una querela di parte.

La querela contiene, infatti, la specifica richiesta della persona offesa di ottenere la punizione del soggetto che ha commesso il fatto illecito penalmente rilevante nei suoi confronti. Non ci sono particolari regole per il contenuto dell’atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

La querela deve essere presentata:

  • entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato
  • entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).

La querela precedentemente proposta potrà essere ritirata (remissione), ad eccezione di alcune ipotesi di reato quali ad esempio la violenza sessuale o atti sessuali con minorenne. 

Ciò comporterà, nel caso di reati procedibili a querela, l’estinzione degli stessi a condizione che la remissione sia accettata dal querelato. 

Quest’ultimo potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.

Come detto, la recente riforma della giustizia ha esteso il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. 

Il nuovo regime di procedibilità a querela si applica a partire dall’entrata in vigore del decreto, fissata al 30 dicembre 2022.

Per i predetti reati, precedentemente perseguibili d’ufficio e commessi antecedentemente al 29 dicembre 2022, il regime transitorio onera  la stessa persona offesa ad attivarsi in modo autonomo per proporre la querela nel termine ordinario previsto dal codice, decorrente dalla data di entrata della riforma e dunque, al 30 dicembre 2022.

Le fattispecie di reato interessate dall’odierna riforma – come precisa la Relazione illustrativa - sono «reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie»

Quanto ai delitti contro la persona, si tratta dei seguenti:

Lesione personale (art. 582, comma primo, cod. pen.): Procedibilità a querela fino a 40 giorni di durata della malattia ovvero fino a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità (nuovo comma secondo), con indiretto ampliamento della competenza del giudice di pace; 

Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma primo, cod. pen.): Procedibilità a querela nell’ipotesi-base di lesioni gravi o gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale; procedibilità d’ufficio in tutte le ipotesi aggravate speciali previste dall’art. 590-bis (nuovo comma nono); 

Sequestro di persona (art. 605, comma primo, cod. pen.): Procedibilità a querela nell’ipotesi-base; procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (nuovo comma sesto) e nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 605, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.; 

Violenza privata (art. 610, comma primo, cod. pen.): Procedibilità a querela nell’ipotesi-base; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, oppure se concorrono le condizioni previste dall’art. 339 cod. pen. (nuovo comma terzo); 

Minaccia (art. 612, comma primo, cod. pen.): Procedibilità a querela nell’ipotesi-base (anche in caso di recidiva); procedibilità d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi dell’art. 339 cod. pen., oppure se la minaccia è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (nuovo comma terzo); 

Violazione di domicilio (art. 614, commi primo e secondo, cod. pen.): Procedibilità a querela nella fattispecie-base e anche in quella aggravata del fatto commesso con violenza sulle cose; procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato oppure se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (nuovo comma quarto). 

Quanto ai delitti contro il patrimonio: 

Furto (artt. 624, comma primo, 625, comma primo, cod. pen.): Procedibilità a querela nella fattispecie-base e anche nelle ipotesi aggravate dell’art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, 8, 8-bis e 8-ter, cod. pen.; 

Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634, commi primo e secondo, cod. pen.) 

Danneggiamento (art. 635, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.): Procedibilità a querela quando fatto commesso con violenza o minaccia;

Truffa (art. 640, commi primo e secondo, cod. pen.): Procedibilità a querela nelle ipotesi-base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità; procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate speciali previste nel capoverso.

Frode informatica (art. 640-ter, commi primo secondo e terzo, cod. pen.): Procedibilità a querela nelle ipotesi-base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma quarto dell’art. 640-ter cod. pen.); procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate ai sensi del secondo e terzo comma e in quella aggravata ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età 

Appropriazione indebita (artt. 646 in riferimento all’art. 649-bis, comma primo, cod. pen.) Procedibilità a querela nelle ipotesi-base (anche in caso di recidiva) e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma primo dell’art. 649- bis, cod. pen.); procedibilità d’ufficio nelle ipotesi dell’art. 649-bis cod. pen. (esclusa la recidiva). 

Tra le finalità della nuova riforma vi è, dunque, la volontà di incentivare la definizione anticipata del procedimento anche attraverso la remissione della querela. 

Finalità, questa, di strategia politico-criminale del tutto funzionale nel contesto di una riforma volta a migliorare l’efficienza del processo penale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. (riduzione del 25% dei tempi medi del processo penale entro il 2026).

La trasformazione del regime di procedibilità del reato – da procedibile d’ufficio a procedibile a querela – conserva quindi l’astratta rilevanza penale del fatto e opera in concreto: la permanenza o meno dell’illecito nella sfera del processo penale viene a dipendere, infatti, da una manifestazione di volontà della persona offesa, che si mostri tempestivamente ed effettivamente interessata all’accertamento di fatti e responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria. 

L’estensione del regime di procedibilità a querela si inserisce, nella riforma Cartabia, in un disegno più complesso, volto non solo a deflazionare il processo riducendo il numero dei procedimenti – in corrispondenza di quelli non avviati per mancata presentazione della querela – ma anche a valorizzare condotte riparatorie e ripristinatorie in vista di una ricomposizione del conflitto alternativa all’esito punitivo. 

Tra le novità introdotte nell’ambito del processo penale vi è infatti la nuova disciplina, per la prima volta codificata in modo organico, della c.d. “giustizia riparativa”.

L’idea di una giustizia della riparazione, nella sua contrapposizione alla tradizionale giustizia punitiva, ha un che di indubitabilmente rivoluzionario, in quanto modello di giustizia fondato essenzialmente sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro.

Il paradigma riparativo permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale, denominato mediatore. La scelta italiana è stata quella di un percorso "parallelo" volto alla ricomposizione del conflitto: non una giustizia alternativa alla giustizia tradizionale (con superamento del paradigma punitivo), e nemmeno un modello sussidiario, bensì complementare, volto alla ricomposizione del conflitto poiché compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale. 

Il legislatore ha peraltro operato la scelta di far conseguire dalla giustizia riparativa i medesimi effetti della remissione della querela: il nuovo art. 152, co. 3. n. 2 c.p., individua, infatti, una nuova ipotesi di remissione tacita della querela allorché “il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo”. 

Vengono così incentivate, rispetto a determinati reati di non particolare gravità e caratterizzati da conflittualità interpersonale, quali tipicamente sono quelli contro la persona e contro il patrimonio, forme alternative di definizione del procedimento penale vantaggiose per tutti: per gli indagati/imputati, che possono uscire anticipatamente dal processo penale giovandosi dell’estinzione del reato; per le persone offese e danneggiate, che possono trovare una concreta e tempestiva risposta alla domanda di giustizia attraverso il risarcimento del danno e le altre condotte riparatorie dell’offesa o ripristinatorie; per l’amministrazione della giustizia, che può definire anticipatamente un certo numero di procedimenti, dedicando le proprie limitate energie ad altri, riguardanti reati di maggiore gravità o che coinvolgono interessi superindividuali.   

Avv. Chiara Massironi

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