La finta separazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, il fenomeno della finta separazione ha assunto proporzioni preoccupanti, attirando l'attenzione di creditori, autorità fiscali e giudiziarie.
Questa pratica, che si presenta a primo impatto come un'innocente strategia di riorganizzazione familiare, nasconde spesso intenti ben più ambigui, come quello dell'evasione fiscale o della sottrazione del patrimonio ai creditori, anche erariali.
La finta separazione, come suggerisce il termine stesso, riguarda la simulazione di una separazione coniugale da parte di coppie, che, pur continuando a vivere insieme come una normale famiglia, dichiarano di essere separate, al solo fine di ottenere vantaggi fiscali o di sottrarre i beni di uno dei coniugi all’azione esecutiva dei creditori.
Questa strategia è frequentemente accompagnata da una serie di manovre fraudolente e, in taluni casi, può tradursi in un vero e proprio illecito penale, specie quando uno dei coniugi si sottrae fraudolentemente al pagamento delle imposte, al fine di occultare i propri beni, impedendo all’Erario il recupero delle somme dovute.
Insomma, se l’accordo di separazione, ad esempio, nel quale si prevedono trasferimenti patrimoniali, avesse natura fraudolenta, ci troveremmo di fronte a un vero e proprio reato di natura fiscale, quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il quale, previsto ex art. 11 del D. Lgs n. 74/2000, così testualmente recita: “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.”
Tale fattispecie delittuosa, definibile quale reato comune in quanto realizzabile da chiunque, è altresì mero reato di pericolo, essendo sufficiente, per la sua mera integrazione, la sussistenza di un pericolo per l’adempimento dell’obbligazione tributaria.
La Cassazione penale, con la recentissima sentenza n. 8259/2025 depositata presso la relativa Cancelleria in data 28.02.2025, precisa infatti che “gli atti hanno natura fraudolenta quando sono connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna, tali da rappresentare a terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio la procedura di riscossione coattiva”.
Attraverso gli accordi di separazione consensuale si possono, in effetti, effettuare atti traslativi di diritti su beni mobili o immobili o crediti, a condizioni fiscali particolarmente favorevoli.
Una delle modalità più comuni consiste nel dichiarare un reddito inferiore a quello realmente percepito, trasferendo le risorse economiche a uno dei coniugi, spesso quello con il reddito più basso. In questo modo, si riduce l'imponibile fiscale, e quindi l'ammontare delle imposte dovute.
Inoltre, le coppie possono beneficiare di detrazioni e agevolazioni riservate ai nuclei familiari dei separati.
Questa pratica, oltre ad essere eticamente discutibile, viola in modo chiaro le normative fiscali e può portare a conseguenze legali rilevanti, sia dal punto di vista civilistico che penalistico.
I coniugi coinvolti in una finta separazione possono trovarsi infatti a dover affrontare non solo le sanzioni penali conseguenti alla commissione di un reato, ma anche problemi di natura civile, come la nullità della separazione e la perdita di benefici economici associati a tale stato.
Dal mero punto di vista penalistico, è importante sottolineare che nell’ipotesi in cui la separazione fittizia danneggi i creditori, la responsabilità penale potrebbe sussistere con riguardo al reato di truffa; nel caso in cui, invece, la separazione fittizia sia diretta a evadere le imposte, ben potrebbe configurarsi il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Peraltro, a fronte di accordi di separazione che celino trasferimenti patrimoniali fittizi volti a sottrarre beni alla garanzia dei creditori, l'ordinamento giuridico appronta due principali strumenti di tutela civilistica: l'azione di simulazione e l'azione revocatoria.
Con la prima, il creditore mira ad ottenere una pronuncia giudiziale che accerti come il trasferimento di beni non corrisponda alla reale volontà delle parti, ma sia meramente apparente. Qualora il giudice accolga tale azione, l'atto simulato viene dichiarato inefficace, con la conseguenza che il bene fittiziamente alienato è considerato ancora parte del patrimonio del debitore e, pertanto, aggredibile per soddisfare il credito.
Diversamente, con l'azione revocatoria non si contesta la veridicità dell'atto di disposizione patrimoniale, bensì la sua idoneità a pregiudicare le ragioni del creditore. Presupposti per l'esercizio di tale azione sono l'esistenza di un credito, il concreto pericolo di insolvenza derivante dall'atto ("eventus damni") e la consapevolezza del debitore (e, in caso di atto oneroso, anche del terzo) di arrecare un pregiudizio al creditore ("scientia damni" o "consilium fraudis"). Se l'azione revocatoria ha successo, l'atto di disposizione diviene inefficace nei soli confronti del creditore che ha agito, il quale potrà così esercitare le proprie pretese esecutive sul bene oggetto dell'atto, pur rimanendo quest'ultimo formalmente nella titolarità del terzo.
Per chi si trova coinvolto in una situazione di finta separazione o teme di essere accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la prima cosa da fare è consultare un avvocato esperto in diritto penale tributario. Un professionista, cioè, che possa fornire assistenza legale adeguata, analizzare la situazione e suggerire le migliori strategie difensive. Lo stesso, chiaramente, vale per i creditori che si sentissero lesi dalle manovre fraudolente dei propri debitori, che potranno essere aiutati nell’individuazione degli strumenti più idonei al recupero del credito.
Avv. Eleonora Coppola
Studio Legale Notaro e Associati