Fideiussore e “seconda possibilità”: la tutela dei garanti nelle procedure di crisi d’impresa

La dottoressa Katia Panzeri illustra l'importanza di una figura dondamentale per l’affidamento creditizio

Fideiussore e “seconda possibilità”: la tutela dei garanti nelle procedure di crisi d’impresa
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La figura del fideiussore rappresenta un importante elemento a garanzia dell’affidamento creditizio, specialmente nelle realtà imprenditoriali di piccole o medie dimensioni. In assenza di garanzie personali — il più delle volte prestate da familiari, soci o amministratori delle stesse imprese garantite — l’accesso al credito verrebbe ridotto, con impatti rilevanti sulla sopravvivenza stessa delle micro, piccole e medie imprese.

Il riconoscimento del ruolo del fideiussore si riflette nella disciplina codicistica e, soprattutto, nel recente Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La garanzia fideiussoria, quindi, non solo opera come leva per la circolazione del credito, ma genera una serie di conseguenze di rilievo per la tenuta dell’impresa e dei soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento.

Tuttavia cosa succede se l’impresa entra in crisi e si aprono le procedure concorsuali? Il fideiussore ha diritto a un “nuovo inizio”? Questo articolo analizza la disciplina del fideiussore alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), esplorando opportunità, criticità e contorni del cosiddetto fresh start.

L’art.2, comma 1, lett. c), CCII, estende la nozione di fideiussore, recependo l’interpretazione ampia già sancita in sede giurisprudenziale: fideiussore è ogni soggetto che, indipendentemente dalla denominazione formale, assume un impegno personale per garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Vi rientrano anche garanzie atipiche e impegni unilaterali, purché costituiscano assunzione di un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, a garanzia di questa. Ne risulta, pertanto, una disciplina rafforzata a tutela del creditore, ma anche la necessità di una attenta valutazione, in sede concorsuale, del perimetro di applicazione delle tutele per il garante, in relazione alla natura — consumeristica, imprenditoriale o residuale — del rapporto di garanzia.

La firma di una garanzia fideiussoria avviene per molteplici ragioni (affettive, personali, societarie), spesso sottovalutandone la reale portata giuridica; al primo segnale di insolvenza del debitore principale, gli istituti finanziari si rivalgono tempestivamente sul garante. È in quel momento che un atto percepito come una semplice formalità si concretizza nel gravoso adempimento di un’obbligazione mai contratta per sé.

Quando un’impresa entra in crisi e viene sottoposta a una procedura concorsuale (ad esempio liquidazione giudiziale o concordato), la posizione del fideiussore diventa delicata e significativa. Infatti:

  • il fideiussore è obbligato personalmente verso il creditore, anche se il debitore principale va in crisi;
  • il creditore può scegliere se chiedere il pagamento al debitore principale, al garante, o a entrambi;
  • se il fideiussore paga, può rivolgersi a sua volta contro il debitore principale, tentando di recuperare la somma versata (diritto di regresso).

Stabilire la collocazione concorsuale del fideiussore richiede un’analisi molto delicata.

Se la persona fisica ha prestato la garanzia al di fuori di qualsiasi attività d’impresa o professionale e senza un legame funzionale con il garantito, può accedere alle tutele riservate al consumatore (art.2, comma 1, lett. E), CCII). È il caso in cui la garanzia è prestata a favore di un terzo (generalmente un famigliare o un conoscente) senza che tale atto sia collegato a un’attività d’impresa o professionale propria o dell’obbligato principale.

In tal caso il fideiussore può accedere alla ristrutturazione dei debiti prevista dall’art.67 CCII (una procedura che permette al fideiussore-consumatore di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, al fine di ottenere l’esdebitazione, ovvero la liberazione definitiva dai debiti non soddisfatti) ovvero alla liquidazione controllata (se il patrimonio del debitore è insufficiente a far fronte ai debiti secondo il piano di ristrutturazione, con possibilità di ottenere una liberazione residua dai debiti pregressi.

Se invece la fideiussione è funzionalmente collegata all’impresa garantita lo status di consumatore è escluso. È il caso in cui la fideiussione è prestata a favore di una società della quale il fideiussore sia socio, amministratore o comunque coinvolto nella gestione.

L’esclusione opera trattandosi di una garanzia funzionalmente e oggettivamente collegata all’attività sociale. Il garante non rimane comunque privo di strumenti di tutela: l’ordinamento lo colloca nella categoria generale dei debitori sovraindebitati, spalancandogli le porte del concordato minore.

Lo ha affermato il Tribunale di Salerno, 13 giugno 2023: “Il debitore, nella qualità di socio e fideiussore coinvolto nella gestione dell’impresa, non può attivare la procedura del consumatore, ma ha accesso alla procedura di concordato minore, seppur limitatamente a quello di tipo liquidatorio, non avendo, nell’attualità, alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare, ben potendo definire con detto strumento l’intera propria posizione debitoria, che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica. Il concordato minore non gli è precluso, pur avendo, il ricorrente, maturato debiti superiori ad € 500.000,00, in quanto rientra nella categoria residuale prevista dall’art. 2 c.1 lett. c) CCII di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” che può accedere al concordato minore.”.

Si noti che la soglia di 500.000 euro di debiti (al di sopra della quale l’impresa perde lo status di “minore” ed è esposta alla liquidazione giudiziale) non opera quale preclusione: il socio-fideiussore vi accede in quanto ricompreso nella categoria residuale dell’art. 2, lett. c), definendo unitariamente la propria posizione debitoria promiscua (debiti personali e garanzie prestate).

L’accesso alla procedura di concordato minore liquidatorio è confermato anche da Cass. Civ., Sez. I, n.20141/2026 che dichiara inammissibile ai sensi dell’art.33, comma 4, CCII il concordato minore per l’Imprenditore cancellato, anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando il piano abbia natura liquidatoria.

La Cassazione valorizza il tenore letterale del dettato normativo, precisando come il divieto di accedere al concordato minore per l’“imprenditore cancellato” abbia valore assoluto applicandosi sia alle società che alle imprese individuali, indipendentemente dalla natura del concordato. Ne consegue che, una volta avvenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese, l’unica strada percorribile per l’ex imprenditore cancellato sovraindebitato resta la liquidazione controllata (da avviare anche dopo un anno dalla cancellazione, consentendo al debitore di ottenere comunque l’esdebitazione).

La pronuncia rileva in quanto stabilisce che ciò che preclude l’utilizzo del concordato minore non è la crisi, né la sua dimensione, ma la cancellazione dal registro delle imprese in quanto frutto della scelta consapevole dell’imprenditore di cessare l’attività con conseguente insussistenza del bene al cui risanamento la risoluzione della crisi dovrebbe mirare.

Poiché non figura in nessun registro, il fideiussore non è soggetto a tale preclusione e può quindi accedere alle procedure di second chance. Tuttavia emerge una criticità che merita di essere chiarita. Se infatti il debitore principale ottiene la cancellazione dei suoi debiti (ad esempio, grazie ad una procedura di esdebitazione conclusa positivamente), il fideiussore non viene liberato in automatico.

È il cosiddetto principio della salvezza dei diritti verso i coobbligati che stabilisce che, qualora un creditore veda modificato o falcidiato il proprio credito nei confronti del debitore principale a causa di una procedura concorsuale o di accordi specifici, i suoi diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso rimangono intatti e impregiudicati.

Questo principio trova la sua massima espressione nell’ambito del diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in particolare negli effetti del concordato preventivo e dell’esdebitazione.

In particolare, il Tribunale di Cagliari, 18 gennaio 2025, lo ha ricondotto a regola generale dell’ordinamento concorsuale: “L’esclusione dell’estensione degli effetti dell’esdebitazione del debitore principale ai coobbligati assume i connotati di principio generale – essendo prevista dal legislatore non solo negli specifici istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del concordato minore, ma anche dalla norma generale di cui all’art. 278, comma 6, CCII, per cui “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso” – per cui essa opera anche nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII”.

La situazione che potrebbe concretamente verificarsi è la seguente: mentre il debitore principale viene esdebitato e può ripartire da zero, i creditori non subiscono alcuna perdita potendo aggredire il fideiussore, che resta da solo ad accollarsi l’intero peso del debito. Egli potrebbe potenzialmente esercitare il diritto di regresso verso il debitore principale che però è ormai inattaccabile, a fronte dell’esdebitazione conseguita. Si troverebbe, pertanto, in una posizione priva di effettiva tutela.

Proprio in questo contesto la disciplina del sovraindebitamento rappresenta per il fideiussore una concreta via d’uscita. Egli non è più solo il coobbligato di qualcuno, ma finalmente un debitore titolare, in nome proprio, del diritto a una seconda possibilità.

Concludendo: l’estensione delle tutele proprie del sovraindebitamento ai fideiussori “consumatori” risponde all’esigenza di offrire una seconda occasione a chi, spesso per motivi personali o famigliari, si è trovato ad assumere passività non direttamente riconducibili a una propria attività economica. Tuttavia, l’applicazione concreta di tali tutele necessita di una rigorosa valutazione caso per caso, onde evitare abusi e garantire un corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela del debitore in buona fede e quelle dei creditori.

 

Se su questo tema avete l’esigenza di ulteriori informazioni lo Studio Notaro e Associati, con sedi a Merate (LC) in via  Statale n. 5/R (tel. 039.5982013) e Vimercate (MB) in via Duca degli Abruzzi n. 7/A (tel. 039 9468831).

Dott.ssa Katia Panzeri
kpanzeri@notaroeassociati.it