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Debiti tributari: importante sentenza della Cassazione

L'annullamento automatico di cui al D.L. 119/2018 si riferisce al singolo debito non all'importo della cartella

Debiti tributari: importante sentenza della Cassazione
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La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul saldo e stralcio automatico dei debiti tributari previsto dal decreto legge n.119/2018 e lo fa con la sentenza n. 22018 del 13 ottobre 2020 che ribalta la precedente decisione n. 17966/2020 precisando che il limite di importo dei mille euro è riferito al singolo debito non all'importo complessivo della cartella di pagamento. 

Come può intuirsi si tratta di una decisione di notevole rilievo pratico per i contribuenti poiché in ogni cartella di pagamento, come è noto, possono essere riuniti più carichi relativi a tributi differenti.

La norma in questione (art 4 D.L. 119/2018) dispone che "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati."
La Cassazione nel precedente orientamento dello scorso mese di agosto aveva ritenuto che l'interpretazione più conforme alla norma fosse quella di considerare annullabili in via automatica i debiti portati da cartelle il cui importo complessivo non fosse superiore a mille euro. 
Dunque si faceva riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento.

Con la più recente pronuncia di ottobre il limite è riferito al singolo carico affidato all'Agente della Riscossione, per cui rientrano nello stralcio anche le cartelle di importo superiore ai mille euro; l'importante infatti è che il singolo carico affidato all'agente non superi i mille euro. 

Oggetto del condono pertanto non è l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma il debito singolo comprensivo di imposta, interessi e sanzioni. 

La Cassazione precisa inoltre che sono tre i fattori richiesti per individuare il debito oggetto dello stralcio: "1. la sorte capitale; 2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3. le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione.  Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione.

Va precisato che il saldo e stralcio riguarda le cartelle affidate all'agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.  Opera in modo automatico con effetto al 31 dicembre 2018. Dunque non occorre fare alcuna istanza o ricorso da parte del contribuente, che dovrà solo sincerarsi che la propria posizione debitoria sia stata ridotta o annullata dall'Agenzia delle Entrate.   


Studio Legale Avv. Andrea Spada
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