Settore immobiliare

Vendere e comprare casa ai tempi del Coronavirus: i chiarimenti della Prefettura di Lecco

Continuano le delucidazioni su cosa è permesso fare nella Fase 2

Vendere e comprare casa ai tempi del Coronavirus: i chiarimenti della Prefettura di Lecco
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La Prefettura di Lecco ha ricevuti in questi giorni numerose domande relative  alla ripresa dell’attività delle Agenzie immobiliari ed alla possibilità di effettuare sopralluoghi sugli immobili. Per fugare i dubbi l'Ufficio territoriale del Governo ha diramato una nota che pubblichiamo integralmente.

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Vendere e comprare casa ai tempi del Coronavirus: i chiarimenti della Prefettura di Lecco

Al riguardo, si conferma che l’articolo 2 del DPCM 26 aprile 2020 ha disposto, a partire dal 4 maggio scorso, la ripresa delle attività immobiliari riconducibili al codice Ateco 68.

In merito si ritiene di dover specificare che le agenzie immobiliari, riaperte le proprie sedi, debbano svolgere gli incontri con clienti, possibilmente previo appuntamento, nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento al rispetto del distanziamento sociale, al divieto di assembramenti e all’applicazione di adeguate misure igienico sanitarie.

Al contempo, per quanto concerne lo svolgimento di sopralluoghi presso gli immobili oggetto di trattativa, e con riserva di ulteriori precisazioni in materia che potranno venire dal Governo nazionale, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo dovrebbe essere evitata la visita di appartamenti abitati, anche da parte dei soli agenti immobiliari, posto che non è possibile conoscere anticipatamente lo stato di salute di coloro che vi si trovano.

Per quanto riguarda gli appartamenti invece al momento non abitati potrebbero essere svolti sopralluoghi individuali da parte degli agenti immobiliari per le verifiche e stime di competenza, ai fini della successiva immissione degli stessi sul mercato.

Si segnala, infine, che l’effettuazione di un sopralluogo presso un immobile da parte dei clienti non sembrerebbe rientrare tra i motivi che ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 26 aprile scorso legittimano lo spostamento individuale non essendo riconducibili né a motivi di lavoro, né a motivi di salute o di necessità

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