Quali sono le regole per entrare in Italia dall’estero fino al prossimo 7 settembre? Le risposte arrivano direttamente dall’Ats Brianza.
Rientro in Italia dall’estero: le regole di sicurezza
1. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana (a decorrere dal 9 luglio 2020) Kosovo, Montenegro e Serbia (a decorrere dal 16 luglio 2020)
Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:
a. cittadini di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o al 16 luglio 2020
b. equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto
c. funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, al personale militare, italiano e straniero, nell’esercizio delle loro funzioni
Per le persone di cui è consentito l’ingresso vi è l’obbligo di comunicare immediatamente al Dipartimento di Prevenzione il proprio ingresso in Italia; ad esclusione dell’equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto, si applica l’obbligo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria
2. Se si entra in Italia dai seguenti Stati: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco (elenco B) non vi è obbligo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria, né di comunicazione dell’ingresso al Dipartimento di Prevenzione.
3. Se si entra in Italia da un altro Stato, diverso da quelli indicati al punto 2 (elenco B) oppure nei 14 giorni precedenti la data di ingresso in Italia si è soggiornato in uno Stato diverso da quelli indicati al punto 2 (es. rientri in Italia dalla Francia il 2 luglio 2020, ma sei arrivato in Francia dagli Stati Uniti il 17 giugno 2020 o nei giorni successivi) vi è l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione e l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni dalla data di ingresso.
L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica in alcuni casi:
a. all’equipaggio dei mezzi di trasporto
b. al personale viaggiante
c. ai movimenti da e per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
d. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria e solo a condizione che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più dei seguenti paesi:
· Bulgaria, Romania (elenco C)
· Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; Kosovo, Montenegro e Serbia (elenco F) non si applicano:
a. a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
b. a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
c. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie
d. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione, dimora
e. al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia, per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);
f. ai funzionari e agli agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegato consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni
g. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
h. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di
· Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano nell’Unione Europea (elenco A)
· Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco (elenco B)
· Bulgaria, Romania (elenco C)
· Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (elenco D) che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro
Per dare la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione e Igiene Sanitaria collegati QUI e compila il modulo con i dati richiesti.
Il giorno lavorativo seguente alla compilazione del modulo riceverai dal Dipartimento di Prevenzione la dichiarazione relativa al periodo di isolamento fiduciario.