Niente passaggio in arancione!

L'annuncio del Governatore Fontana: "La Lombardia resta zona gialla"

"Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni".

L'annuncio del Governatore Fontana: "La Lombardia resta zona gialla"
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La notizia più attesa più attesa è arrivata intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 19 febbraio 2021: la Lombardia resta zona gialla. Ad annunciarlo è stato  il presidente di Regione, Attilio Fontana.

La Lombardia resta zona gialla

“La Lombardia resta gialla. Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni. Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini”, queste le parole di Fontana direttamente dal suo profilo Facebook.

Cosa prevede la zona gialla

In area gialla, è consentito spostarsi tra le 5.00 e le 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Resta, invece, fino al 25 febbraio il divieto di spostamenti tra regioni, che resta consentito per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Visite ad amici e parenti

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Bar e ristoranti

In quest'area è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.
La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Negozi

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Scuola

Scuole in presenza al 100% per infanzia, elementari e medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli studenti.

Riaprono i musei

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Restano chiusi i teatri

Restano sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Attività motoria

E' possibile praticare attività motoria ovunque, rimanendo sempre all'interno della propria Regione o Provincia autonoma. Restano però sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

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