Forze dell'ordine

La zona gialla non è un "liberi tutti": sanzioni anche ieri nei controlli Covid

Nessuna irregolarità nei 42 esercizi commerciali sottoposti a ispezione.

La zona gialla non è un "liberi tutti": sanzioni anche ieri nei controlli Covid
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Da più parti è stato chiarito: la zona gialla non equivale a un "liberi tutti": le norme volute per contenere i contagi da coronavirus devono continuare ad essere rispettate. E non è un caso se anche ieri, lunedì 1 febbraio 2021, le forze dell'ordine lecchesi hanno elevato  sanzioni, due in tutto (mentre domenica erano state 15), durante i cosiddetti controlli Covid coordinati dalla Prefettura.

La zona gialla non è un "liberi tutti": sanzioni anche ieri nei controlli Covid

380 in tutto le persone fermate e controllate e come detto due sono state multate. Nessuna irregolarità invece nei 42 esercizi commerciali sottoposti a ispezione.

Cosa prevede la zona gialla

In area gialla, è consentito spostarsi tra le 5.00 e le 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Resta, invece, fino al 15 febbraio (compreso) il divieto di spostamenti tra regioni, che resta consentito per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Visite ad amici e parenti

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Bar e ristoranti

In quest'area è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.
La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Negozi

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Scuola

Scuole in presenza al 100% per infanzia, elementari e medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli studenti.

Riaprono i musei

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Restano chiusi i teatri

Restano sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Attività motoria

E' possibile praticare attività motoria ovunque, rimanendo sempre all'interno della propria Regione o Provincia autonoma. Restano però sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

 

 

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