Integrazione del decreto

Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio decise dal Governo Conte

Stop attività ludica o ricreativa all’aperto, vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio decise dal Governo Conte
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Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio decise dal Governo Conte. Fra poche ore, ovvero da domani, 21 marzo 2020, sarà operativa un’integrazione del Decreto del Governo Conte (#iorestoacasa) per il contrasto al Coronavirus approvata nel corso della giornata.

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Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio

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Ecco il testo:

Art. 1

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàre, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

  • a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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