Capodanno senza botti a Merate: l'ordinanza del sindaco Salvioni
Dalle 19 del 31 dicembre 2024 alle 7 del primo gennaio 2025
Ultimo dell'anno "silenziato" a Merate. Botti e fuochi d'artificio, infatti, sono vietati. Il sindaco Mattia Salvioni ha firmato un'ordinanza che impone il divieto assoluto nelle aree pubbliche di utilizzo di materiale "esplodente, fuochi artificiali, petardi...", pena multe dai 25 ai 500 euro.
Capodanno senza botti a Merate: l'ordinanza del sindaco Salvioni
E' un'ordinanza che parla molto chiaramente ai cittadini, quella firmata dal sindaco Salvioni pochi giorni prima dell'ultimo dell'anno: non sono ammessi sconti e tolleranza per chi vorrà trasgredire, anche per evitare scene da "far west"... "No" secco e deciso, quindi, a botti, petardi, fuochi pirotecnici a Capodanno in tutto il territorio comunale, con tanto di maxi multe e Forze dell'ordine pronte a intervenire. Ecco cosa dice il provvedimento pubblicato sull'albo pretorio:
PREMESSO CHE: nel territorio comunale sono accaduti episodi, da ultimo nella notte tra il 24 e 25 dicembre, caratterizzati da sparo di petardi, mortaretti ed altri artifici pirotecnici; in occasione della festa di Capodanno è consuetudine fare uso di materiale pirotecnico; è un fatto notorio che ogni anno, a livello nazionale, l’utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca danneggiamenti, anche gravi, a persone, animali e cose; pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o in presenza di bambini; pericolo sussiste, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito; l’uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l’adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti e indiretti, minaccia l’integrità fisica delle persone e degli animali, nonché può causare gravi danni al patrimonio comunale;
DATO ATTO CHE tra le categorie a maggiore rischio, in relazione ad un utilizzo non adeguato e controllato di artifici pirotecnici, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela;
CONSIDERATO inoltre che l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali (provocando in questi ultimi paura e disorientamento e inducendoli a reazioni istintive e incontrollate come gettarsi nel vuoto, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e più in generale per la sicurezza stradale);
RITENUTO, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell’emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata; VISTI: l’art. 66 del vigente Regolamento di Polizia urbana del Comune di Merate; l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3), articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale; e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l’attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità locali come il Sindaco; gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.S.P. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l’articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; il D.lgs. 29/07/2015, n. 123 attuativo della direttiva 2013/39/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città; la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 40550 del 4 dicembre 2024 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all’utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie o di fine anno;
VISTO l’art. 66 del vigente Regolamento di Polizia urbana del Comune di Merate;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i; “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
VISTO inoltre l’articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze sindacali;
O R D I N A
per quanto in premessa descritto a partire dalle ore 19:00 del 31/12/2024 e fino alle ore 07:00 del 01/01/2025 Il divieto assoluto nelle aree pubbliche di utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle cat. F2 e F3 di cui all’art. 3 del D. Lgs. 123/2015; Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
A V V E R T E
Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l'inosservanza alla presente disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81. Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata. Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della legge 07.08.1990 n.241, contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data stessa.
D I S P O N E
Il presente provvedimento è comunicato al Signor Prefetto di Lecco e sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nonché trasmesso a: Prefettura di Lecco; Questura di Lecco; Comando Compagnia dei Carabinieri di Merate; Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone; Comando Stazione Carabinieri di Merate; Comando Polizia Locale di Merate; S.U.A.P. del Comune di Merate; Segreteria del Comune di Merate; Gli organi di polizia sono tenuti all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.