Nuova ordinanza di Regione Lombardia: resta l'obbligo di coprirsi naso e bocca IL TESTO INTEGRALE
Sarà possibile praticare attività fisica all'aperto, senza il limite dei 200 metri dalla propria abitazione.
"La nuova ordinanza della Regione Lombardia alla firma del presidente. Attilio Fontana, in vista del 4 maggio, e' sostanzialmente in linea con i provvedimenti indicati dal Governo". Lo comunica una Nota della Regione Lombardia. A differenza di quanto previsto dal Dpcm in Lombardia permane pero' l'obbligo di coprirsi le vie respiratorie, con mascherina oppure con sciarpe, foulard o altri indumenti, anche all'aperto.
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Via libera ai mercati all'aperto (ma solo per generi alimentari e con alcune 'semplificazioni' chieste dai sindaci), semaforo verde per studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori. Cadono le restrizioni per i distributori h24 di generi alimentari che quindi potranno offrire tutto e non solo acqua, latte e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Possibilità d'apertura per servizi bancari e assicurativi, attività alberghiere, attività per riparazione e vendita di computer, telefoni ed elettrodomestici, articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, materiale elettrico termoidraulico e
apparecchiature fotografiche. Sarà possibile praticare attività fisica all'aperto, senza il limite dei 200 metri dalla propria abitazione. Via libera anche alla toelettatura degli animali.
Il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana
"Affrontiamo la 'fase-2' - ha spiegato il presidente Fontana - con la certezza che, ancora una volta, la responsabilità personale dei cittadini, unita al montaggio stringente dei segnali sanitari, ci consentirà di affrontare in sicurezza questa nuova tappa per arrivare poi alla nuova normalità".
Il testo integrale della nuova ordinanza
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
- 1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. - 1.2 Commercio al dettaglio
- A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
- C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
- 1. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
- 2. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
- 3. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
- 4. accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- 6. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- 7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- 8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- 9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree; Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere. Restano sospesi:
● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
● le sagre.
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- D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui
ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).
- D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui
- 1.3 Altre attività economiche
- A) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);
- B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
- C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
ART. 2 (Disposizioni finali)
- 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
- 2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
- 3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
- 4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.
- 5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
- 6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.