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Covid: nuova ordinanza di Regione Lombardia in vigore dal 10 dicembre

L'ordinanza oltre a confermare l'obbligo della misurazione della temperatura corporea per l'accesso sui luoghi di lavoro (art. 1), prevede, fra l'altro, una serie di provvedimenti relativi alle 'Misure in ordine alle attività formative per adulti', alle 'Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi' e alla 'Attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie'.

Covid: nuova ordinanza di Regione Lombardia in vigore dal 10 dicembre
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Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza, i cui effetti saranno efficaci da domani, giovedì 10 dicembre.

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L'ordinanza oltre a confermare l'obbligo della misurazione della temperatura corporea per l'accesso sui luoghi di lavoro (art. 1), prevede, fra l'altro, una serie di provvedimenti relativi alle 'Misure in ordine alle attività formative per adulti', alle 'Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi' e alla 'Attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie'.

Covid: nuova ordinanza di Regione Lombardia in vigore dal 10 dicembre

Ecco nello specifico quanto previsto dalla nuova ordinanza

Art. 2 - Misure in ordine alle attività formative per adulti

  1. Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM 3/12/2020, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
  2. In tutti i percorsi di ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente  o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, possono essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alle 'Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative' della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 di cui all'allegato 9 del DPCM 3/12/2020, scheda 'FORMAZIONE PROFESSIONALE' nonché di eventuali specifiche indicazioni di settore dove applicabili. Sono altresì consentiti gli esami in presenza qualora debbano essere svolte prove che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, costituendo parte integrante e sostanziale dei percorsi.
  3. I tirocini sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Art. 3 - Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi

  1. Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all'aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento.
  2. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento delle suddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d'appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.

Art. 4 - 'Attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie'

1)   sono consentite:

  • l' attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  • l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, da soggetto in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta di tartufi in corso di validità, titolare di P.IVA specifica o in possesso di copia del modello F24 di attestazione del versamento per sostituto di imposta entro 7.000 euro;

2)   Con riferimento alle attività di pesca:

  • l'attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
  • lo svolgimento dell'attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la pesca subacquea e con l'uso di natante, è limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
  • all'interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;
  • lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;
  • sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;
  • l'attività di pesca è consentita presso i centri privati di pesca, esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;

3)   Con riferimento all'attività di controllo della fauna selvatica e all'attività venatoria:

  1. a) l'attività di controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all'art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
  • i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
  • lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell'effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
  1. b)   lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
  • ai cacciatori, per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
  • ai cacciatori aventi titolo all'esercizio venatorio all'interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.
  1. c)   L'attività venatoria e l'attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3.1 dell'ordinanza producono i loro effetti dalla data del 10 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.

Le disposizioni degli artt. 3.2 e 4 dell'ordinanza producono i loro effetti dalla data del 10 dicembre 2020 e sono efficaci fino alla data in cui il territorio della Regione Lombardia permane nell'attuale classificazione regionale di cui all'art. 2 DPCM 3 dicembre 2020 (c.d.  zona arancione)

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