Dall’audio di Bova alla kiss cam: cosa rischia chi espone la vita altrui sul web e quali sono gli strumenti di tutela previsti dal diritto.

Dall’audio di Bova alla kiss cam: cosa rischia chi espone la vita altrui sul web e quali sono gli strumenti di tutela previsti dal diritto.

Un messaggio vocale privato e una diffusione non autorizzata. È bastato questo affinché la sfera intima dell’attore Raoul Bova si trasformasse, da un giorno all’altro, in un fenomeno mediatico con riflessi giuridici tutt’altro che trascurabili.

Ad essere accusato di diffusione illecita di dati personali (e non solo) è stato Fabrizio Corona, il quale, attraverso il proprio canale YouTube “Falsissimo”, pubblicava, dopo essersene indebitamente impossessato, l’audio privato inviato da Bova alla modella Martina Ceretti.

A fronte di tale accadimento, divenuto immediatamente virale e caratterizzato, secondo l’ipotesi difensiva, da molteplici profili di illiceità, soprattutto dal punto di vista penale, Bova ha subito provveduto a sporgere querela, cui è seguita l’apertura del relativo procedimento penale davanti alla Procura della Repubblica di Roma.

La vicenda Bova, dunque, non può di certo dirsi solo pettegolezzo. Giuridicamente, l’episodio occorso apre il campo a una serie di ipotesi di reato.

In primo luogo, la prima fattispecie che viene alla luce è quella prevista ex art. 595, co. 3 c.p., definita dal nostro codice come Diffamazione aggravata. Il reato di diffamazione, in genere, punisce chi, comunicando con più persone, offenda volontariamente la reputazione di una persona assente. I requisiti essenziali per l’integrazione di tale delitto sono: l’offesa dell’altrui reputazione, l’impossibilità, per il soggetto passivo, di percepire fisicamente l’offesa arrecatagli nonché la presenza di almeno due destinatari.

Ai sensi del comma 3, il delitto in questione è aggravato nel caso in cui la comunicazione sia realizzata attraverso il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

La diffusione di un messaggio privato, pertanto, contenente informazioni private potenzialmente lesive del decoro e della reputazione di una persona (in questo caso, secondo l’ipotesi degli avvocati dell’attore, di Bova ma altresì della compagna Rocío Muñoz Morales), essendo avvenuta tramite canale YouTube (mezzo di informazione potenzialmente accessibile a chiunque) potrebbe integrare il reato sopra descritto.

La seconda fattispecie di illecito penale ipotizzata è invece prevista direttamente dal Codice della Privacy, in particolare ai sensi dell’art. 167-bis.

Rubricato Comunicazione e diffusione illecita di dati personali, tale articolo punisce chiunque comunichi o diffonda dati personali, al fine di trarre profitto per sé o altri, ovvero al fine di arrecare danno. Atteso che l’audio di cui al caso di specie sarebbe stato trattato e diffuso senza consenso dei soggetti direttamente coinvolti, la condotta potrebbe essere penalmente rilevante, in considerazione del danno asseritamente arrecato a Bova e alla compagna Morales, nonché del verosimile profitto derivato (es. visibilità e monetizzazione del contenuto).

In questo scenario giuridico, Raoul Bova rivestirebbe formalmente il ruolo di persona offesa da reato. Tale qualità attribuisce al medesimo specifici diritti processuali, poi infatti, come poc’anzi affermato, effettivamente dallo stesso esercitati con l’assistenza dei propri legali di fiducia.

Il primo è appunto il diritto di sporgere querela, contro ignoti nel momento in cui non si conosca l’identità del soggetto autore del reato ovvero contro soggetti noti, se identificabili.

Nel corso del processo penale vero e proprio, è, inoltre, un diritto della persona danneggiata da reato quello di costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fatto di reato. I danni di cui si può andare a richiedere il risarcimento possono essere di duplice natura: danni patrimoniali (es. perdita di contratti o lesione dell’immagine commerciale) e danni non patrimoniali, legati invece all’offesa alla reputazione, alla dignità e al diritto alla riservatezza.

Avendo il caso specifico avuto ripercussioni anche in tema di privacy, perfino il Codacons, storica associazione a tutela dei diritti dei consumatori, ha presentato reclamo formale al Garante della Privacy, chiedendo che l’Autorità non si limiti a sanzionare ma che si faccia promotrice di una riforma legislativa strutturale, vista la crescente esposizione degli utenti alla violazione della propria sfera privata. Nell’atto, l’avv. Giuseppe Ursini denuncia infatti “la diffusione incontrollata e virale di dati personali, con effetti distorsivi e finalità di marketing da parte di soggetti terzi”, citando anche il caso Ryanair, che ha ironizzato pubblicamente sul messaggio vocale, usandolo a fini promozionali.

Quello di Raoul Bova non è, ad ogni modo, un caso isolato. È proprio il Codacons a richiamare anche la recente vicenda della kiss cam al concerto dei Coldplay, ove l’inquadratura ha immortalato (e reso virale) una relazione clandestina tra due spettatori, scatenando anche in questo caso una bufera social.

Due casi distinti, ma accomunati dalla medesima dinamica: l’invasione della sfera privata in nome della viralità e del presunto guadagno. Video, foto e audio sono in grado, oggi, di diventare contenuti “pubblici” in pochi minuti, indipendentemente dalla volontà dei protagonisti, ledendo il diritto alla riservatezza di ciascuno.

Occorre, secondo l’associazione, rafforzare i poteri inibitori del Garante, introdurre sanzioni più severe e immediate per la diffusione non autorizzata di dati sensibili nonché prevedere strumenti rapidi di rimozione dei contenuti simili al diritto all’oblio.

Il caso Raoul Bova – come quello della kiss cam – è il simbolo di una società in cui il confine tra diritto all’informazione e diritto alla privacy diviene sempre più sottile e in cui l’esigenza di “fare notizia” e di trarne profitto, giungendo alla potenziale commissione di reati di rilevante gravità, spesso prevale sulla tutela della privacy e dei diritti del singolo individuo.

Essere informati in merito ai possibili rischi celati dietro comportamenti apparentemente innocui è di fondamentale importanza. Per questo, un avvocato, professionista nel settore, può in tal senso offrire a chiunque si trovi coinvolto in situazioni simili una bussola giuridica e garantire, ove necessario, una piena assistenza nella tutela dei diritti di ciascuno.

Avv. Eleonora Coppola

Studio Legale Notaro e Associati