Sponsorizzato

La successione ereditaria del conto corrente cointestato

La successione ereditaria del conto corrente cointestato
Pubblicato:
Aggiornato:

Il diritto ereditario rappresenta senza dubbio un settore dell’ordinamento giuridico di notevole impatto sulla quotidianità delle persone. In effetti, la maggior parte dei rapporti patrimoniali che fanno capo ad una persona fisica sopravvive alla morte del titolare e si trasmette ai suoi successori. Non fa eccezione a tale regola nemmeno il rapporto di conto corrente bancario. 

Sebbene la successione del conto corrente non sia, di per sé, facile ed immediata (è richiesto, infatti, l’espletamento di alcune formalità burocratiche), la vicenda diviene ancora più complessa nel momento in cui si sia in presenza di una successione su conto corrente cointestato. 

Il rapporto di conto corrente con la banca costituisce un vero e proprio contratto intercorrente fra il correntista e l’istituto di credito. Il conto corrente, tuttavia, oltre a poter essere di esclusiva titolarità di una singola persona fisica può anche essere intestato contemporaneamente a due o più soggetti i quali, in assenza di differenti manifestazioni di volontà, si presumono essere ciascuna titolare in parti uguali delle somme ivi depositate. 

Da un punto di vista prettamente giuridico, combinando quanto disposto dall’art. 1854 c.c. (“nel caso in cui il conto sia intestato a più persone (...) gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”) con la disciplina delle c.d. obbligazioni solidali (in particolare l’art. 1298 c.c., secondo cui “l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori (...). Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”) ne deriva che la cointestazione del conto corrente determina una presunzione di comproprietà delle provviste.  In particolare, l’art. 1298 c.c. sancisce che “l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. 

Per comprendere a fondo la questione, è importante inquadrare la tipologia di conto corrente oggetto di successione. I conti cointestati possono essere a firma congiunta, dove ogni operazione effettuata sul conto -a prescindere dall’importo- necessita di essere autorizzata da tutti i cointestatari, oppure a firma disgiunta, in cui ciascun titolare del conto corrente può eseguire in piena autonomia le operazioni che desidera, non occorrendo a tal fine il previo consenso degli altri. I conti cointestati, tuttavia, non devono essere confusi con il conto corrente con delega, poiché in tale ipotesi non vi è una contitolarità del rapporto di conto corrente instaurato con la banca, bensì un unico titolare del conto, al quale si aggiunge l’autorizzazione concessa ad un altro soggetto ad eseguire determinate operazioni, in nome e per conto del correntista. 

Il conto cointestato, in caso di morte di uno dei titolari, viene trasmesso in successione agli eredi per la sola parte della quale si presume essere ex lege titolare il correntista deceduto. A tal punto occorre distinguere la tipologia del conto corrente cointestato in successione, ovvero se si tratta di conto cointestato a firma congiunta oppure a firma disgiunta. 

Nel caso della successione nel conto corrente cointestato a firma congiunta, appresa la notizia della morte di uno dei titolari, l’istituto di credito disporrà il blocco dell’intero conto, a prescindere dal fatto che il 50% delle somme e dei titoli eventualmente depositati sia di proprietà del titolare superstite. Una simile prassi è facilmente comprensibile, considerato che ogni operazione afferente conti cointestati a firma congiunta necessita della preventiva autorizzazione dell’altro correntista. Viceversa, nella successione del conto corrente cointestato a firma disgiunta, il congelamento del medesimo concerne la sola quota di spettanza del defunto, restando pienamente operativa quella facente capo al titolare ancora in vita. 

Come anticipato, nel momento in cui si apre la successione del conto corrente cointestato, la banca determina il blocco del conto stesso. Per porre fine a tale situazione, è necessaria una concreta attivazione da parte degli eredi. Essi devono, infatti, presentarsi presso l’istituto di credito ed esibire la dichiarazione di successione -pratica di natura fiscale/contabile, previamente resa, con l’ausilio di esperti, all’Agenzia delle Entrate- unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa di successione e al certificato di morte del de cuius. È la stessa Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/04/2021, n. 9670) a cristallizzare la tassatività di un simile adempimento: “l'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, il quale pone in capo ai debitori del de cuius il divieto di pagare le somme agli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, allo scopo di operare una coazione all'adempimento dell'obbligo fiscale posto a carico degli eredi, sicché fino a tale momento sono inapplicabili gli artt. 1224 e 1282 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo”. 

Una condotta come sopra descritta esprime una esplicita volontà dell’erede -o degli eredi- di prendere parte alla successione del conto corrente, cointestato o meno che sia, e determina, senza dubbio alcuno, una accettazione (tacita) di eredità, presupposto ineludibile per l’effettivo subentro nei rapporti patrimoniali del defunto. 

L’istituto di credito, verificata la completezza della documentazione presentata, provvederà allo sblocco dei conti cointestati (con tempistiche che, è bene segnalare, possono anche non essere brevi), permettendo al titolare superstite di effettuare operazioni sul conto corrente, ed agli eredi di poter liquidare le somme presenti nella parte di proprietà del defunto secondo la propria quota di spettanza, determinata per via testamentaria o secondo le quote della c.d. successione legittima.

In conclusione, vale la pena ricordare che, seppur si sia parlato di successione su conto corrente cointestato e titoli di credito vantati dal defunto, gli eredi, una volta accettata l’eredità senza beneficio d’inventario, sono destinati a succedere anche nei rapporti debitori del correntista verso la banca. Infatti, quando si parla di successione nel conto corrente cointestato non si fa riferimento alle sole poste attive della massa ereditaria, bensì anche a eventuali debiti lasciati dal deceduto. È per questo motivo che prima di decidere se accettare -e, eventualmente, in quale forma accettare l’eredità- è importante verificare la situazione patrimoniale lasciata dal de cuius, considerato che la successione nel conto corrente, cointestato o semplice che sia, avviene a titolo universale.

 

Dott. Stefano Conti

Studio Legale Notaro e Associati

Seguici sui nostri canali