Datore di lavoro e RSPP: che legame c’è

Datore di lavoro e RSPP: che legame c’è
Pubblicato:

In base alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro sono obbligati a nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come indicato dall’articolo 16 del testo in questione. Si tratta di un obbligo indelegabile, nel senso che il datore di lavoro è tenuto a occuparsene in prima persona. I datori di lavoro, comunque, in alcuni tipi di aziende e a seconda del numero di dipendenti presenti, hanno la possibilità di ricoprire in prima persona il ruolo, gestendo direttamente i servizi di prevenzione degli incendi e di evacuazione, come pure il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In tali circostanze si fa riferimento alla dicitura RSPP datore di lavoro.

Quando il datore di lavoro si può occupare del servizio di prevenzione e protezione

Si tratta di una preziosa opportunità che, specialmente nelle imprese di dimensioni più piccole, consente di rendere la struttura organizzativa più agile e flessibile. È l’allegato II del D. Lgs. n. 81 del 2008 a indicare le circostanze nelle quali il datore di lavoro ha la facoltà di occuparsi in prima persona delle mansioni previste dal servizio di prevenzione e protezione. Come si è accennato in precedenza, la concessione o meno di tale opportunità dipende dal settore a cui l’azienda appartiene e al numero di lavoratori presenti. Nello specifico, questa possibilità è prevista per le aziende della pesca con un massimo di 20 lavoratori, per le aziende agricole e zootecniche con un massimo di 30 lavoratori, per le aziende industriali e artigiani con un massimo di 30 lavoratori e per tutte le altre tipologie di aziende con un massimo di 200 lavoratori.

La comunicazione dell’assunzione dell’incarico

Nel caso in cui un datore di lavoro decida di rivestire in prima persona il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non è richiesta alcuna specifica autorizzazione; è necessario, però, che egli ne dia informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Chi intende diventare RSPP datore di lavoro in ogni caso è chiamato a frequentare un corso di formazione ad hoc, dedicato ai temi della salute e della sicurezza sul posto di lavoro: l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011 ne stabilisce la durata e i contenuti. La formazione ad hoc prevede 4 diversi moduli, con una durata che cambia a seconda del livello di rischio che caratterizza l’azienda. Il livello di rischio, a sua volta, è identificato dal codice Ateco, in base al quale le imprese possono essere ad alto, medio o basso rischio. Per le aziende a rischio alto, la formazione del datore di lavoro che si occupa del servizio di prevenzione e protezione è di 48 ore; per le aziende a rischio medio, è di 32 ore; per le aziende a rischio basso è di 16 ore.

La modalità e-learning per la formazione

La formazione erogata tramite la modalità e-learning non è sempre consentita: dipende dai moduli che devono essere acquisiti. In particolare, l’Accordo del 21 dicembre del 2011 stabilisce che si possono seguire attraverso la modalità e-learning unicamente il modulo Normativo e il modulo Generale. Tale opportunità non è prevista, invece, per il modulo Tecnico e per il modulo Relazionale. Di conseguenza, un corso di formazione erogato con la modalità e-learning ha bisogno di essere integrato con un corso in presenza, in aula o in videoconferenza.

Dopo la formazione: i corsi di aggiornamento

Vale la pena di ricordare che la formazione iniziale deve essere integrata, nel corso del tempo, da successivi corsi di aggiornamento. Anche per la formazione di aggiornamento, la durata è variabile in base al livello di rischio che è stato assegnato all’azienda. Per le imprese a rischio alto, l’aggiornamento è di 14 ore ogni 5 anni; per le imprese a rischio medio, è di 10 ore ogni 5 anni; per le imprese a rischio basso, è di 6 ore ogni 5 anni. Per questi corsi, è consentita – oltre all’erogazione in presenza – anche la modalità e-learning.

Seguici sui nostri canali
Necrologie