Curatore speciale del minore: cosa cambia con la Riforma del diritto di famiglia

Secondo la recente riforma deve essere nominato anche quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio (o dei figli)

Curatore speciale del minore: cosa cambia con la Riforma del diritto di famiglia
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Curatore speciale del minore. Il 22 giugno 2022 è entrata in vigore un’importante riforma del diritto di famiglia che ha determinato le modifiche degli articoli 78 e 80 c.p.c. L’art. 78 c.p.c. prevede, da sempre i casi in cui il giudice deve provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore, anche d’ufficio.

Curatore speciale del minore: quando è nominato

Con le modifiche introdotte dal Legislatore, la nomina deve essere fatta obbligatoriamente nei seguenti casi: 1) decadenza dalla responsabilità genitoriale 2) provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare; 3) procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore; 4) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto i quattordici anni; ed ancora, ed è questa la vera grande novità della riforma, il giudice ha la facoltà – non l’obbligo - di nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina deve essere succintamente motivato (proprio perché è facoltativo e, quindi, il Giudice deve motivare la decisione).

Una figura indipendente

Come il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo di chiarire: Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Questo significa che il Curatore Speciale non è un ausiliario del Giudice e che la sua indipendenza gli garantisce la libertà di agire nel solo, esclusivo e preminente interesse del minore. Egli è indipendente dal Giudice, dalle altre parti, dai servizi, dal tutore e dagli altri operatori, oltre che dai Giudici dei successivi gradi di giudizio.

Serve un’adeguata formazione

Vista l’importanza e la delicatezza del ruolo, il Curatore speciale del minore deve avere una formazione multidisciplinare adeguata (deve conoscere i diversi linguaggi delle età delle persone minorenni) ed impegnarsi in un aggiornamento continuo (oltre che conoscere gli strumenti di soft law: Linee Guida del Consiglio d’Europa 17.11.2020).

Il Curatore Speciale, inoltre, ha la rappresentanza processuale del minore è, quindi, può costituirsi in giudizio, può prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori, può formulare domande ed istanze istruttorie (in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico), può svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali siano maturate preclusioni o decadenze; può ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti e può anche subire o promuovere il giudizio di appello (laddove i capi della sentenza impugnata riguardano il minore).

Il Curatore Speciale del minore ha potere di rappresentanza sostanziale

Oltre alla rappresentanza processuale, però, la riforma ha attribuito al Curatore Speciale anche un potere di rappresentanza sostanziale che dovrà/potrà essere utilizzato come ausilio per la risoluzione di gravi conflitti e nel superamento delle paralisi che si possono verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento all’Ente dei minori e, quindi, potrà operare anche al di fuori del processo. È anche per questa ragione che l’art. 80, comma 3 c.p.c. ha previsto che il Curatore Speciale sia tenuto all’ascolto del minore con cui sarà libero di interagire e confrontarsi. Con la nuova formulazione delle norme sopra richiamate, quindi, nella nuova figura del Curatore del minore vengono a concentrarsi le separate figure del curatore e del difensore del minore (visto che il Curatore assumerà anche le vesti di difensore tecnico del minore nel processo).

Un ruolo delicato e importante

L’importanza e la delicatezza del ruolo, fanno si che, come chiarito dal CNF: Nell’adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l’ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti provate dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.

Curatore Speciale del minore: è aperto il dibattito sui suoi poteri

In Dottrina, come è facilmente comprensibile, è già nato un ampio dibattito sul ruolo che il Curatore speciale del minore deve rivestire, su cosa possa fare o non debba fare (ad esempio, non spetta certamente al Curatore scegliere la scuola che il minore dovrà frequentare, oppure se debba o, meno, sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario).

Molto, dipenderà anche da come verrà scritto dal Giudice il provvedimento di nomina, ferma la assoluta indipendenza del Curatore anche dal Giudice che lo ha nominato.

Nel caso di gravi inadempienze, ovvero, quando vengano meno i presupposti per i quali è stato nominato, il Curatore speciale del minore può essere revocato su domanda del minore, dei genitori, del tutore (art. 80 c.p.c.)

Se desiderate saperne di più sul Curatore Speciale del minore e su tutti i temi legati al diritto di famiglia, l’avvocato Andrea Bonaiti (autore dell’articolo) e lo Sudio Legale Notaro e Associati, possono essere contattati cliccando qui.

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