Cassazione: paga lo Stato se la vittima di reati violenti non viene risarcita

Cassazione: paga lo Stato se la vittima di reati violenti non viene risarcita
Pubblicato:
Aggiornato:

Lo ha chiarito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella  n. 26757/2020  depositata il 24 novembre 2020, il giorno prima della giornata internazionale dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne.
Una pronuncia importante che origina dalla vicenda di una donna, aggredita, sequestrata e violentata.   I colpevoli, condannati in sede penale, avrebbero dovuto versare alla vittima una provvisionale di 50mila euro che, tuttavia, la donna non è mai riuscita ad ottenere in quanto si erano resi latitanti.

Da qui inizia l'ulteriore vicenda giudiziaria con cui la donna cita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno da parte dell'Italia in forza della direttiva 2004/80/CE relative all'indennizzo delle vittime del reato (recepita dall'Italia nel 2017).

Tale direttiva, infatti, aveva stabilito che gli Stati membri avrebbero dovuto introdurre un sistema generalizzato di tutela indennitaria idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro in favore delle vittime di tutti i reati violenti e intenzionali nelle ipotesi in cui si fosse rivelato impossibile conseguire, dai diretti responsabili il risarcimento integrale dei danni subiti.

La domanda della donna viene accolta dal Tribunale e poi confermata anche dalla Corte d'Appello che, tuttavia, provvede a ridurre la somma dovuta a 50mila euro, ritenendo non trattasi di un pieno risarcimento del danno in ragione, per l'appunto, della natura indennitaria della responsabilità dello Stato italiano per omessa o tardiva attuazione della direttiva comunitaria.

La vicenda giunge innanzi alla Corte di Cassazione che respinge quasi integralmente il ricorso della Presidenza del Consiglio affermando una serie di importanti principi di diritto.

In primis, la Suprema Corte chiarisce che alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell'ordinamento interno, dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime.

Tale indennizzo, sottolineano i giudici di legittimità, compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro ove il crimine è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti.

 

Studio Legale
Avv. Andrea Spada
Via Papa Giovanni XXIII n.8/C
Vimercate (MB)
www.studioavvocatospada.it

Seguici sui nostri canali