TUTTO STA NELL'ART. 32

Obbligo vaccinale, ecco cosa dice la Costituzione (sì, di fatto lo consente)

Dopo le parole del premier Draghi si è aperto il dibattito. Ma, dal punto di vista legale, sembrano essere tutti d'accordo

Obbligo vaccinale, ecco cosa dice la Costituzione (sì, di fatto lo consente)
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Nella conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di, giovedì 2 settembre 2021, il premier Mario Draghi è stato molto chiaro: nel momento in cui Ema e Aifa approveranno definitivamente (e non solo in via emergenziale, che non significa comunque sperimentale) il vaccino anti-Covid, il suo intento, e dunque si suppone quello del Governo, è di varare l'obbligo vaccinale. Questa notizia, com'era prevedibile, ha diviso l'opinione pubblica.

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Obbligo vaccinale, ecco cosa dice la Costituzione (sì, di fatto lo consente)

A chi si domanda se l'obbligo vaccinale imposto sia ammesso dalla Costituzione, si può rispondere che sì, è ammesso. Ed è lecito pensare anche che Draghi - che di certo non è uno sprovveduto - prima di rilasciare una dichiarazione di quella forza abbia chiesto il parere di più di un costituzionalista. Tecnicamente, infatti, è consentito in una situazione emergenziale dall'Articolo 32 della Costituzione, che recita:

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

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Obbligo vaccinale, come fare?

Assodato dunque che la possibilità dell'obbligo vaccinale c'è (peraltro, come ha spiegato nella stessa conferenza stampa il ministro della Salute Roberto Speranza, per i sanitari c'è già e sono già scattate le sospensioni per chi non ottempera), bisogna capire come fare e quanto tempo ci vuole. I tempi non sarebbero lunghissimi e dipenderebbero dal Parlamento (dove - c'è da scommetterci - ci sarebbe aspra battaglia sulla questione).

Il giurista Amedeo Santosuosso, professore di Diritto, scienza e nuove tecnologie all'Università di Pavia, ha spiegato all’Ansa che si tratta di una strada «fattibile in tempi brevi attraverso una legge, che rispetterebbe tutti i crismi di costituzionalità, ma sarebbe più una questione politica che giuridica. Una legge di questo tipo sarebbe giustificata dai benefici documentati che il trattamento, in questo caso il vaccino, porterebbe alla comunità e ai singoli».

Con riferimento alla vaccinazione Covid-19, l’aspetto più delicato starebbe proprio sulla definizione di “vaccino”. Secondo alcuni giuristi, per imporre un obbligo vaccinale generalizzato si dovrebbe attendere il passaggio dall’autorizzazione condizionata all’autorizzazione standard. Altrimenti si rischia di imporre un obbligo fondato su basi incomplete e provvisorie. Con conseguenti responsabilità e risarcimenti.

Qualche precedente

La Corte Costituzionale si è già espressa sulla legittimità delle vaccinazioni obbligatorie. Con la sentenza 5/2018, la Corte Costituzionale ha delineato i presupposti affinché l’obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i principi dell’art. 32 della Costituzione. Con tale pronuncia la Corte ha rigettato il ricorso della Regione Veneto, che aveva contestato l’obbligatorietà dei vaccini previsti dal cosiddetto decreto Lorenzin 73/2017.

Andando maggiormente indietro nel tempo, con la sentenza 307/1990 la Corte Costituzionale ha stabilito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione:

  • se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
  • se vi sia «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili»;
  • se, nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato.

A dare man forte a coloro che sostengono la legittimità c'è anche la recentissima (agosto 2021) pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha respinto la richiesta di sospensiva dell'obbligo vaccinale (proprio legato al Covid-19) presentata da alcuni pompieri francesi.

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