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Stalking condominiale

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Lo Stalking condominiale è una nuova fattispecie di reato entrata da quale anno a pieno titolo all’interno delle aule di giustizia, attraverso l’applicazione estensiva del reato di atti persecutori, noto, per l'appunto, anche come Stalking. 

Il reato di atti persecutori (Stalking), nella sua accezione generale è disciplinato dall’art. 612 bis del codice penale, che sanziona (con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi) chiunque ponga in essere reiterate condotte persecutorie di minacce e molestie, tali da determinare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e timore o, alternativamente, l’alterazione delle proprie abitudini di vita. 

Detta ipotesi delittuosa è stata inserita nel codice penale al fine di fornire tutela in tutte le ipotesi in cui le condotte di minaccia o molestia si presentino in modo reiterato e siano lesive della libertà psichica e morale del soggetto. 

La ratio della norma, dunque, è quella di colmare la lacuna di tutela determinata dall’incapacità delle incriminazioni di minaccia, molestie e violenza privata di fornire un’adeguata risposta repressiva al peculiare profilo criminologico di colui che pone in essere consimili atteggiamenti in maniera seriale. 

Entrando nello specifico del reato, occorre osservare come la condotta persecutoria consista nel minacciare o molestare in modo continuativo la vittima. 

La giurisprudenza ha definito il perimetro di tale reato, ritenendo che siano sufficienti due episodi di minacce o moleste affinchè il comportamento possa definirsi persecutorio. 

In particolare, la minaccia si caratterizza come la prospettazione di un male ingiusto, mentre la molestia è quel comportamento che determina un’intrusione nella sfera psichica altrui, con conseguente compromissione della tranquillità personale e della libertà morale della vittima. 

Non è necessario pertanto, al fine del configurarsi del reato, un mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata induca nella vittima uno stato d’ansia e di timore. 

Vi dev’essere in ogni caso la coscienza e la volontà dell’agente (dolo) di porre in essere reiterate condotte assillanti, inclusa la consapevolezza della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi previsti dalla stessa norma incriminatrice, quali effetti delle azioni moleste. 

Partendo quindi dal reato di atti persecutori di cui all’art 612 bis c.p ed estendendone l’applicazione a contesti diversi da quello tipico della sfera affettiva, la giurisprudenza ha elaborato la figura del c.d. Stalking condominiale, garantendo così tutela anche a tutti coloro che subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica a causa di comportamenti volontari e seriali posti in essere dai vicini di casa. 

Lo Stalking condominiale quindi, al pari del generale reato di atti persecutori, si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare volontariamente a uno o ad una pluralità di condomini, un disturbo intollerabile protratto nel tempo. 

Analizzando la casistica giurisprudenziale, si può osservare come il turbamento della tranquillità domestica si possa esprimere in forme molto diverse: dispetti, scritte sui muri, azioni compiute per intimidire il vicinato come avvelenare animali domestici o distruggere le piante e i fiori, comportamenti contrari alla convivenza civile come lasciare la sporcizia sul vicinato, tenere televisori e stereo a volume alto in piena notte, tenere la macchina in moto per ore sotto le finestre altrui, causare immissioni di materiali nocivi nei pressi dell’abitazione del vicino, intralciare il passaggio dell’auto, minacciare gravemente il vicino con scritti anonimi contenenti chiari richiami a vicende condominiali…. 

Questi comportamenti, purché seriali e commessi con intento vessatorio e intimidatorio, sono stati ritenuti idonei ad ingenerare nelle vittime uno stato di paura e ansia, nonché a determinare un cambio di abitudini di vita e, per tali ragioni, integranti il reato di atti persecutori.

Occorre infine ricordare che il descritto reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis del codice penale è perseguibile a querela della persona offesa, la quale dovrà, al fine di ottenere tutela, presentare, entro sei mesi dl verificarsi dell’ultimo atto persecutorio, formale atto di denuncia-querela presso le autorità competenti.


Avv. Chiara Massironi
Studio Legale Notaro e Associati

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