La parola all'esperto

Sovraindebitamento: la liquidazione del patrimonio è possibile. Ecco come.

La liquidazione è attuabile anche se il debitore non possiede beni mobili e/o immobili da liquidare.

Sovraindebitamento: la liquidazione del patrimonio è possibile. Ecco come.
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La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, definita anchelegge salva suicidi”, ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione per permettere alle persone sovraindebitate di far fronte ai debiti contratti al fine di estinguerlie soddisfare, quantomeno in parte e secondo le proprie possibilità, la massa creditoria; inoltre, ricorrendo a tale normativa è possibile evitare che siano iniziate o proseguite procedure esecutive mobiliari o immobiliari.

E’ utile sapere che possono accedere a tale procedura soggetti privati, consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, piccole imprese che non siano assoggettabili alla procedura fallimentare o alle altre procedure concorsuali. La Legge citata offre al soggetto afflitto dai debiti diverse soluzioni per risolvere la situazione di sovraindebitamento.

Innanzitutto, il piano del consumatore.

Si tratta di una soluzione rivolta solamente a coloro che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale e, quindi, ai consumatori.

La proposta di soddisfacimento dei creditori ha contenuto libero e viene presentata al Giudice competente attraverso l’OCC (e cioè attraverso un Organismo di Composizione della Crisi). Il Magistrato valuterà la meritevolezza del debitore e procederà all’omologazione del piano, verificandone la fattibilità. È una procedura di natura concordataria, ma senza il voto dei creditori, ai quali è consentito solo sollevare contestazioni di natura giuridica.

Poi, l’accordo di composizione.
Questa procedura può essere utilizzata da tutti i soggetti non fallibili (compresi i consumatori) e si atteggia in modo paragonabile al concordato preventivo: infatti, l’accordo richiede il voto favorevole dei creditori in una percentuale pari al 60% dei crediti ammessi al voto.

In alternativa all'accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore, la Legge n. 3/2012 disciplina la liquidazione del patrimonio. In tal caso, non vi è un piano di ristrutturazione del debito, ma tutti i beni del debitore (tranne quelli impignorabili e quelli necessari al sostentamento suo e della sua famiglia) devono essere venduti e tutti i crediti del debitore devono essere ceduti in modo tale che il ricavato venga destinato al ceto creditorio (art 14 tere segg. L. n. 3/2012).

Uno degli aspetti più interessanti di questa procedura di liquidazione del patrimonio è che vi può accedere anche il debitore che non possiede beni mobili o immobili da liquidare.

Ciò potrebbe sembrare contradditorio, eppure capita frequentemente di assistere soggetti che non possiedono beni mobili o immobili da liquidare o che comunque non vantano crediti recuperabili in sede di procedura, ma che hanno la disponibilità del solo stipendio o della pensione, che pertanto rappresentano il loro unico patrimonio disponibile. Ebbene, la circostanza che l’attivo sia costituito unicamente da quote di reddito mensile (lavoro o pensione) non può essere ostativa rispetto alla possibilità di accedere alla procedura e ottenere l’esdebitazione. La giurisprudenza, di recente, si è orientata proprio in questo senso.

Ad esempio, il Tribunale di Pordenone, con pronuncia del 14.03.2019, ha sostenuto che l’interpretazione negativa dell’art 14 ter L. n. 3/2012 (secondo la quale oggetto della liquidazione sarebbero solo beni mobili e immobili da liquidare e quindi in assenza degli stessi verrebbe meno la stessa ragione dell’istituto), deve essere superata, in quanto nella nozione di “beni” di cui all’articolo 810 cod. civ. sono ricomprese anche le somme di denaro, nonché i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura, così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

La pronuncia è sicuramente condivisibile.
Infatti, un fresh start del debitore sovraindebitato che abbia messo a disposizione dei creditori il proprio intero patrimonio è da valutarsi con favore anche perché la normativa complessivamente individuata dalla L. n. 3/2012 è stata introdotta (anche) per dare la possibilità a individui economicamente differenti rispetto a quelli soggetti alle procedure concorsuali maggiori di provvedere, nei limiti della loro residue possibilità, al soddisfacimento dei propri creditori; e ciò, soprattutto, all’auspicato fine di dare a tali soggetti la possibilità futura di riprendere eventualmente anche un’attività imprenditoriale.

A sostegno di tale tesi, si segnalano anche le seguenti pronunce:

  • Tribunale di Milano, sentenza 16 novembre 2017, secondo la quale il debitore sovraindebitato può essere ammesso alla procedura di liquidazione, ricorrendone i presupposti, anche qualora non abbia nella propria disponibilità beni liquidabili, ma proponga una soddisfazione parziale dei propri creditori mediante la corresponsione di una parte del proprio reddito;
  • Tribunale Verona, sentenza 21 dicembre 2018, secondo cui il debitore -pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare- può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento;
  • Tribunale Matera, sentenza 24 luglio 2019, secondo la quale è ammissibile l’apertura di una procedura di liquidazione dei beni del debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 14ter e segg, L. n.3/2012 anche allorquando nel patrimonio non sussistano beni immobili o mobili registrati, sussistendo l’utilità della procedura in relazione ai redditi futuri ed ai crediti, per la cui gestione si giustifica l’attività del liquidatore.

Anche la più accorta dottrina ritiene condivisibile tale orientamento perché lo stesso risulterebbe ora confermato dalle norme sul sovraindebitamento contenute nella riforma della legge fallimentare, che sotto questo profilo assumono in un certo senso carattere di interpretazione autentica delle norme contenute nella L. n.3/2012.

Infatti, una delle novità introdotte dalla riforma, riguarda proprio l’esdebitazione senza utilità, che presuppone l’ammissibilità della procedura di liquidazione (dalla quale deriva l’esdebitazione, addirittura di diritto in alcuni casi, e cioè a seguito del provvedimento di chiusura o decorsi tre anni dalla sua apertura) anche quando il debitore “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.

Questa giusta interpretazione della normativa consentirà la soddisfazione dei creditori che -nell’arco di quattro anni, tempistica prevista dalla procedura-potranno rientrare, in tutto o in parte, dei propri crediti, con risultati sicuramente più fruttuosi di quelli ottenibile con l’esecuzione forzata e consentirà, soprattutto, ai soggetti sovraindebitati di uscire dall’angosciante tunnel del debito.

 

Studio Legale Notaro e Associati
Dott.ssa Katia Panzeri
Avv. Matteo Notaro

 

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