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Sovraindebitamento: importanti novità e modifiche alla L. n.3/2012

Sovraindebitamento: importanti novità e modifiche alla L. n.3/2012
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La Legge n. 3/2012, detta anche “salva-suicidi” o sul “sovraindebitamento”, è stata di recente modificata dalla L. n.176/2020 (entrata in vigore il 25.12.2020), che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 137/2020.

Il Legislatore ha ritenuto che l’attuale contesto pandemico, con i suoi drammatici effetti economici, giustificasse un’anticipata applicazione di quelle norme in tema di sovraindebitamento già previste dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Così, ad esempio, per la definizione di consumatore, estesa anche alla figura del socio, avuto riguardo ai debiti estranei a quelli sociali; oppure per l’introdotta possibilità di procedere alle cosiddette procedure familiari, con l’opportunità data ai componenti di una stessa famiglia di proporre un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, qualora conviventi ovvero laddove il sovraindebitamento abbia un’origine comune; oppure, ancora, con la previsione che la proposta di piano del consumatore possa contemplare la falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione.

È stata anche prevista l’ipotesi del consumatore che, nel proprio piano, cerchi di salvare la propria abitazione proponendo di rimborsare le rate del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale, falcidiando e ristrutturando gli altri debiti. 

Molto interessante, poi, la previsione di cui all’art. 12 L. n. 3/2012, nel quale è stato inserito il comma 3 quater, che ora consente al Tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, laddove il voto di quest’ultima fosse decisivo ai fini del raggiungimento delle percentuali minime previste dalla legge: occorrerà, tuttavia, che la proposta di soddisfacimento dei creditori risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Fra le novità di maggior rilievo apportate dalla L. n. 176/2020 non si può non citare la previsione introdotta all’art. 14-quaterdecies L. n. 3/2012 dedicato al debitore incapiente, e cioè a quella persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura: ora, tale debitore incapiente meritevole può comunque accedere all’esdebitazione, per una sola volta, e fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Anche la procedura di liquidazione del patrimonio è stata interessata dalla novella di cui alla L. n. 176/2020.

Infatti, il secondo comma dell’art. 14-decies L. n. 3/2012 ora dispone che Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.

Ciò significa, nel concreto, che il liquidatore potrà adesso esercitare ex novo o proseguire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto gli atti dispositivi posti in essere dal sovraindebitato con pregiudizio delle ragioni creditorie.

Come giustamente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. Trib. Lecco, Sezione I^ civile, Rg. n. 17/2020, decreto 16/01/2021), ciò significa che, ai fini dell’apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio, l’”assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non è più requisito di ammissibilità, dato che, per l’appunto, il liquidatore oggi è facoltizzato a reagire a tali atti con le azioni revocatorie di cui sopra, nell’interesse del ceto creditorio.

Pertanto, considerata la possibilità per il liquidatore di esercitare le azioni revocatorie, non può più essere rifiutato l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio per il fatto che il sovraindebitato abbia compiuto atti in frode ai creditori, con la conseguenza che può ritenersi implicitamente abrogato l’art. 14 quinquies, comma 1, L. n. 3/2012 laddove disponeva che Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione”.

Si deve tuttavia rilevare che -se quanto sopra illustrato può essere applicato alla procedura di liquidazione del patrimonio- per quanto concerne invece la procedura dell’accordo di composizione ex art. 8 L. n. 3/2012 vale quanto disposto dall’art. 7, comma 2, L. n. 3/2012 secondo cui la proposta “non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” e ciò è d’altronde coerente con il fatto che in tali ipotesi non esiste la figura del liquidatore facoltizzato alle azioni revocatorie.

Si segnala, da ultimo, che la nuova disciplina delle azioni del liquidatore si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 176/2020.

 

Dott.ssa Katia Panzeri
Avv. Matteo Notaro
Studio Legale Notaro e Associati

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